La legge n.77 del 17.07.2020 (conversione in legge del DL n.34 del 19.05.2020), all’art.83 prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei “lavoratori maggiormente esposti a rischio contagio, in ragione dell'eta' o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilita' che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”, fino al termine dell’emergenza sanitaria.
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